Lo Statuto dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione, approvato dall’Assemblea dei Soci il 4 luglio 2011.
Statuto AIAC (PDF: 259 Kb)
Articolo 1 – Denominazione e Sede
È costituita un’Associazione non lucrativa denominata “AIAC – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE”, avente sede legale in Roma, Via Biagio Petrocelli 226.
La durata dell’Associazione è indeterminata.
L’Associazione è apolitica, apartitica, non persegue scopi di lucro ed è finalizzata esclusivamente alla solidarietà sociale nel settore della Medicina.
Articolo 2 – Scopo
L’Associazione ha i seguenti scopi:
1) riunire tutti coloro che in ragione della loro attività clinica, scientifica, promozionale, si dedicano all’aritmologia clinica, interventistica, sperimentale ed alla cardiostimolazione.
2) Favorire lo scambio di informazioni scientifiche fra i cultori della materia italiani e stranieri.
3) Salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo professionale.
4) Collaborare con le principali Società, Associazioni e Gruppi di Studio cardiologici italiani e stranieri.
5) Tutelare il prestigio e gli interessi culturali e scientifici dei suoi Soci.
6) Promuovere relazioni e collaborazioni con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni pubbliche e private che operano nell’ambito sanitario.
7) Promuovere iniziative di addestramento e formazione permanente degli operatori medici e non medici del settore, elaborando e realizzando programmi annuali di attività formativa nei confronti dei Soci, progettando, organizzando ed erogando eventi formativi (residenziali, di formazione sul campo, di formazione a distanza) rivolti ai professionisti della sanità nell’ambito della formazione continua in medicina.
8 ) Costituire un punto di riferimento per la prassi clinica nell’ambito dell’aritmologia e della cardiostimolazione favorendo e producendo linee guida anche in collaborazione con altre Società medico-scientifiche e con il Sistema Sanitario Nazionale.
9) Contribuire alla conoscenza nel settore promuovendo Congressi, Corsi di Formazione ed altre manifestazioni culturali.
10) Promuovere, in proprio e anche in combinazione con Enti e Aziende del settore, trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate.
Ai sensi del Decreto Ministro della Salute del 31 maggio 2004 sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative all’attività di formazione continua che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo organizzate. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, ciò avverrà in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
Al fine di raggiungere i propri scopi l’Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell’amministrazione del proprio patrimonio.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di tutte quelle attività inerenti al proprio scopo che si rendessero utili o necessarie per il conseguimento del medesimo, nonché le attività ad esso connesse.
Articolo 3 – Categorie di Soci
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Aggregati.
Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro, compresi quelli la cui mancanza determinerebbe per i Soci l’esclusione dall’Associazione.
a) Soci Ordinari: possono essere tutti i medici specialisti in cardiologia o specializzazioni equipollenti che si dedicano all’aritmologia clinica, interventistica e/o sperimentale.
b) Soci Onorari: sono coloro che sono proposti e nominati, dopo accettazione da parte degli interessati, dal Consiglio Direttivo Nazionale per le loro particolari competenze in campi di interesse dell’Associazione. I Soci Onorari non possono ricoprire cariche elettive.
c) Soci Aggregati: possono essere i medici che non rientrano nella categoria che dà diritto alla qualifica di Socio ordinario e che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione nonché il personale tecnico e infermieristico che lavora nel settore della aritmologia clinica e sperimentale e della cardiostimolazione.
d) La posizione di Socio non è trasmissibile e non dà diritto alla restituzione di alcuna somma in caso di perdita della qualifica.
Articolo 4 – Come associarsi
Per divenire membri dell’Associazione con la qualifica di Socio Ordinario o Socio Aggregato deve essere rivolta domanda al Presidente Regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.
La domanda deve essere corredata da un breve curriculum e contenere i propri dati anagrafici. L’accettazione della domanda proposta dal Presidente Regionale sarà accolta o meno dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I Soci Ordinari e i Soci Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota annuale da versarsi su apposito bollettino e secondo la cifra prevista dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci Onorari non versano alcuna quota associativa.
Decade da membro dell’Associazione il Socio che:
a) presenti domanda scritta di dimissioni;
b) ometta di pagare la quota associativa annua trascorsi sei mesi dal sollecito da parte del Tesoriere ed in ogni caso, improrogabilmente, automaticamente trascorsi 3 anni dalla data dell’ultimo pagamento;
c) non possegga più i requisiti di ammissione all’Associazione.
Inoltre non può essere ammesso all’Associazione o, se già associato decade da membro dell’Associazione, il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell’Associazione.
La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale sentito, per le cause di decadenza di cui al precedente comma, il Collegio dei Probiviri, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 5 – Diritto di voto
a) I Soci Ordinari in regola con i pagamenti della quota annuale di cui all’articolo 4 ed i Soci Onorari hanno diritto ad un voto in Assemblea.
b) Tenuto conto delle finalità scientifiche nel settore dell’aritmologia e cardiostimolazione proprie dell’Asso-ciazione, i Soci Aggregati partecipano all’Assemblea Nazionale e a quella Regionale ma non hanno diritto di voto.
c) Tutti i Soci aventi diritto di voto possono essere eletti a tutte le cariche sociali, con le eccezioni previste per i Soci Onorari all’articolo 3.
d) Ogni Socio può rappresentare con delega scritta altri due Soci in regola con i pagamenti delle quote associative aggiornate all’anno corrente. La delega conferita ha effetto anche per l’eventuale assemblea in seconda convocazione.
Articolo 6 – Organi dell’Associazione
Gli Organi Sociali sono:
• l’Assemblea Nazionale dei Soci;
• il Consiglio Direttivo Nazionale;
• l’Assemblea Regionale o Interregionale dei Soci;
• il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale;
• il Comitato Nazionale;
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Collegio dei Probiviri.
Articolo 7 – Assemblea Nazionale dei Soci
a) L’Assemblea Nazionale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
b) L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
c) L’Assemblea ordinaria:
1. discute ed approva le linee di indirizzo per l’attività dell’Associazione;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
3. approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario.
4. Ad eccezione delle materie di cui al punto c2), per le quali l’Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le altre delibere sono adottate con voto palese.
d) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza compreso l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
e) L’Assemblea è convocata dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 del
Consiglio Direttivo Nazionale ovvero su richiesta di almeno 2/3 del Comitato Nazionale e
comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario,
preferibilmente in coincidenza con i congressi ufficiali dell’Associazione.
f) L’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale è prevista nel corso del Congresso Nazionale dell’Associazione.
g) L’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata, mediante pubblicazione dell’avviso contenente il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, sugli organi di informazione dell’Associazione di cui all’art. 20 e con lettera, o con altro mezzo idoneo a dare prova dell’avvenuto invio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ ammessa un’assemblea in seconda convocazione.
h) L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti, di persona o con deleghe secondo quanto sopra menzionato, almeno la metà più uno dei Soci aventi il diritto di voto mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci presenti, anche mediante delega, aventi diritto di voto.
i) L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.
j) L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.
k) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e/o su sua delega dal Vice Presidente o dal Presidente Eletto del Consiglio Direttivo Nazionale e sono verbalizzate dal Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 8 – Consiglio Direttivo Nazionale
a) Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da 12 Soci eletti dall’Assemblea Nazionale dei Soci.
b) Ogni componente del Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica un quadriennio e non può essere rieletto per il quadriennio successivo.
c) Ogni due anni l’Assemblea vota quella quota di componenti del Consiglio Direttivo Nazionale giunta alla fine del mandato quadriennale. In caso di sopravvenuta vacanza, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Direttivo Nazionale nel corso dei primi tre anni del suo mandato, il posto vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti alle ultime elezioni. Se la vacanza del posto o le dimissioni avvengono nell’ultimo anno del mandato, il posto non viene ricoperto.
d) Modalità di presentazione delle candidature.
• Al fine di provvedere ad una puntuale diffusione delle candidature al nuovo Consiglio Direttivo Nazionale i Soci che intendano candidarsi potranno presentare la propria candidatura scritta corredata da sintetico curriculum vitae, almeno 2 mesi prima della data fissata per le elezioni nazionali al Consiglio Direttivo Nazionale uscente, che provvederà ad informare la Sezione Regionale di appartenenza del candidato.
• Ciascuna Sezione Regionale può proporre, tramite il proprio Presidente Regionale, un candidato con le stesse modalità del comma precedente. .
• Il Consiglio Direttivo Nazionale uscente ha la facoltà di presentare una propria lista di candidati.
• Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale informare, tramite gli organi di diffusione AIAC, di cui al successivo art. 20, tutti i Soci delle candidature ricevute.
• Rimane comunque il diritto di ciascun Socio eleggibile di presentare la propria candidatura anche successivamente e fino, e non oltre, all’ultima Assemblea che precede le Elezioni.
Tutti i nominativi dei candidati saranno resi noti all’Assemblea che precede le Elezioni ed alla Commissione Elettorale.
e) Qualora il componente del Consiglio Direttivo Nazionale subentrato a seguito di sopravvenuta vacanza del posto ricopra la carica per un periodo inferiore a un biennio, lo stesso dura in carica anche per il biennio successivo e non può essere ulteriormente rieletto per il quadriennio successivo.
f) Qualora un componente del Consiglio Direttivo Nazionale, eletto in prima istanza e/o subentrato ad un componente uscente, avrà ricoperto la carica per non più di 6 mesi, questo periodo non verrà conteggiato ai fini della rieleggibilità.
g) Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, alla scadenza del suo mandato, può essere eletto nel Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.
h) La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo Nazionale di altre Associazioni cardiologiche nazionali e/o Società o Gruppi di Studio nazionali.
i) Il presidente eletto convoca e presiede la prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale entro sette giorni dalle elezioni.
j) Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Presidente del successivo Consiglio Direttivo Nazionale (Presidente Eletto), il Vicepresidente, il
k) Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano di diritto il Past President e il Direttore del GIAC e sito WEB con funzioni consultive, ma senza diritto di voto.
l) Un membro del Consiglio Direttivo Nazionale non può essere contemporaneamente
membro del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale dell’Associazione
Articolo 9 – Poteri del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il potere di amministrazione, gestione e conduzione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Esso tra l’altro:
a) decide sull’ammissione e sulla decadenza dei Soci;
b) decide l’ammontare delle quote associative annuali dei Soci ordinari e dei Soci aggregati;
c) nomina il Direttore del GIAC e sito Web;
d) istituisce le Commissioni e ne nomina i coordinatori su proposta del Presidente;
e) approva la bozza di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario redatta dal tesoriere da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
f) attua i programmi di lavoro e la politica scientifico culturale ed organizzativa dell’Associazione nel rispetto delle direttive generali impartite dall’Assemblea;
g) approva tutti i regolamenti e le loro modifiche concernenti il funzionamento dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo della qualità delle attività svolte dall’Associazione.
Nell’esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo Nazionale potrà dare delega, oltre che al Presidente ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali tutti, nell’ambito dell’incarico conferito, potranno rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi.
Articolo 10 – Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale
a) Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3 consiglieri, mediante avviso di convocazione da inoltrare con mezzi idonei almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, salvo i casi più urgenti.
b) L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
c) Il Consiglio Direttivo Nazionale è regolarmente costituito, se convocato secondo quanto stabilito al comma precedente, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ovvero, in assenza di convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
d) Sono ritenute valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audio conferenza purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento.
e) Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente. Le riunioni devono risultare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente e, per presa visione, dagli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 11 – Presidente
a) Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell’Associazione.
b) Dura in carica un biennio e deve essere eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
c) Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past-President per il successivo biennio. Il Past-President interviene senza voto deliberativo alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Nazionale.
d) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito nell’articolo 7.
e) Convoca e presiede il Comitato Nazionale.
f) Adotta, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, i provvedimenti necessari al funzionamento dell’Associazione, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei Coordinatori delle Commissioni.
g) Il Presidente si avvale della collaborazione di un Vicepresidente e del Presidente eletto. In caso di impedimento o assenza viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza e/o impossibilità di quest’ultimo, dal Presidente Eletto. Il Presidente cura la conservazio e degli atti dell’Associazione ed i verbali delle riunioni redatti dal Segretario.
Articolo 12 – Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere, Coordinatore delle Sezioni regionali
a) Il PRESIDENTE ELETTO rappresenta la continuità dell’azione presidenziale tra il biennio in corso e quello successivo, condividendo con il Presidente in carica strategie associative che riguardino o si estendano dal biennio in corso a quello successivo.
Egli viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra i membri neoeletti all’ultima elezione nazionale, nella stessa seduta del Consiglio Direttivo Nazionale in cui vengono elette le altre cariche.
Norma Transitoria: in fase di prima applicazione, la nomina del Presidente Eletto viene effettuata entro il 31 gennaio 2007.
b) Il VICEPRESIDENTE collabora con il Presidente durante il biennio di mandato.
Dura in carica un biennio e deve essere eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che restano in carica e che abbiano svolto un completo mandato biennale.
c) Il SEGRETARIO dura in carica un biennio, coordina la Segreteria dell’Associazione e provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell’Assemblea Nazionale, del Comitato Nazionale e del consiglio Direttivo Nazionale.
d) Il TESORIERE dura in carica un biennio, sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione, durante il suo mandato ha poteri di firma sui conti correnti bancari e postali, può avvalersi di consulenze tecniche sul piano fiscale e contabile. Predispone una bozza di bilancio preventivo e di Rendiconto Economico e Finanziario annuale di cui all’articolo 21 che deve essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione in bozza e, successivamente, acquisito il parere del Collegio dei revisori dei Conti, all’Assemblea Nazionale dei Soci per l’approvazione definitiva.
e) Il COORDINATORE DELLE SEZIONI REGIONALI dura in carica un biennio, cura i rapporti tra il Consiglio Direttivo Nazionale ed il territorio, coordinando le attività delle Sezioni Regionali ed Interregionali.
Articolo 13 – Le Sezioni Regionali ed Interregionali
a) L’Associazione si articola in SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI.
b) Le sezioni regionali sono costituite tra i Soci che figurano nei tabulati della Regione in cui operano indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica.
c) Il Socio che, per motivi di lavoro, dovesse trasferirsi in altra regione è tenuto a segnalarlo tempestivamente alla Segreteria Nazionale che provvede alla cancellazione dalla sezione di provenienza e all’immissione nella sezione della regione di arrivo.
d) Due o più regioni limitrofe possono costituire un’unica Sezione Interregionale. La proposta di unificazione, firmata da almeno il 50% dei soci delle regioni interessate, va inviata al Presidente Nazionale e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
e) Le Sezioni Regionali e Interregionali operano attraverso organi di rilievo territoriale quali l’Assemblea Regionale o Interregionale e il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.
Articolo 14 – Le Assemblee Regionali e Interregionali
L’ASSEMBLEA REGIONALE e INTERREGIONALE è composta da tutti i Soci, Ordinari, Onorari e Aggregati, operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento ed ha il compito di nominare a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, di realizzare le iniziative organizzative e culturali promosse dal Consiglio Direttivo Regionale, eventualmente arricchendole con proposte che siano espressione della realtà associativa locale.
Per il diritto di voto dei Soci, le modalità di riunione e di delibera valgono le medesime norme previste per l’Assemblea Nazionale dei Soci agli articoli 5 e 7 del presente Statuto.
Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo Regionale e Interregionale
a) Il CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE e INTERREGIONALE è formato da 3 a 7 Soci (su decisione dell’Assemblea regionale) eletti dall’Assemblea Regionale o Interregionale dei Soci, in funzione del numero degli iscritti regionali e/o della distribuzione geografica intraregionale dei centri di aritmologia e cardiostimolazione, allo scopo unico di migliorare ed implementare il coinvolgimento territoriale e permettere la maggiore diffusione della cultura aritmologica sul territorio.
b) La carica di componente del Consiglio Direttivo Regionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo Nazionale o con quella di Consigliere regionale e/o nazionale di altre Associazioni Cardiologiche.
c) Entro sette giorni dalle elezioni regionali, il Consigliere più anziano per età convoca e presiede la prima riunione del Consiglio Direttivo Regionale che, nel corso della stessa, elegge al suo interno il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale.
d) I membri del Consiglio Direttivo regionale durano in carica per un biennio e possono essere rieletti per un altro biennio. Ogni componente del Consiglio Direttivo Regionale dopo un quadriennio di mandato non può essere rieletto per il quadriennio successivo.
e) In caso di carica lasciata vacante subentrerà il primo dei non eletti nelle ultime elezioni; in caso di elezione ad una seconda carica vige il diritto di opzione.
f) Il Consiglio Direttivo Regionale e Interregionale rappresenta l’Associazione a livello Regionale e Interregionale. Il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale fa parte di diritto del Comitato Nazionale nel quale rappresenta la/e propria/e Regione/i. Riferisce al Consiglio Direttivo Regionale e all’Assemblea Regionale le linee direttive e di programmazione indicate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Nazionale. Indice le elezioni almeno 1 mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale.
g) Il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale è responsabile operativo di tutte le iniziative organizative e culturali promosse nella sua regione con obbligo di darne preventiva informazione al Consiglio Direttivo Nazionale. Egli rappresenta l’Associazione davanti all’Autorità Regionale e, per questo impegno, può essere supportato, su richiesta, da uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
h) Ha altresì il compito di promuovere attivamente la realizzazione di tutte le attività proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di inadempienza, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un commissario ad acta che lo sostituisce integralmente.
i) Il Presidente e i Consiglieri Regionali alla fine del proprio mandato possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale.
j) Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce e delibera secondo le modalità previste al
precedente art. 10 per il Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 16 – Comitato Nazionale
a) Il Comitato Nazionale è formato da:
• i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
• i Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali ed Interregionali;
• il Past President che partecipa senza diritto di voto;
• il Direttore della Rivista Scientifica dell’Associazione – GIAC – e del sito Web che partecipa senza diritto di voto.
b) Il Comitato Nazionale ha potere consultivo, propositivo e di raccordo tra il Consiglio Direttivo Nazionale e i Consigli Direttivi delle varie Regioni.
c) Il Comitato Nazionale deve essere convocato con mezzi idonei almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza, salvo un termine minore per i casi più urgenti, almeno una volta l’anno oppure ogniqualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno la metà dei Presidenti dei Consigli Direttivi regionali ed interregionali.
d) Il Comitato Nazionale è presieduto dal Presidente dell’Associazione e si riunisce e delibera secondo le modalità previste al precedente art. 10 per il Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale in occasione delle elezioni nazionali, scelti tra Soci e non Soci.
b) I Revisori dei conti possono anche essere scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili e in tal caso, remunerati secondo le tariffe previste.
c) I Revisori dei Conti controllano la regolare tenuta della contabilità e redigono una relazione sul Rendiconto Economico e Finanziario.
d) La carica è incompatibile con altre cariche associative.
e) La carica di Revisore ha durata quadriennale e per i Revisori nominati tra i Soci dell’Associazione valgono le regole sulla rieleggibilità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 18 – Collegio dei Probiviri
a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Nazionale dei Soci i quali durano in carica due anni.
b) Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:
• di tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l’Associazione nel suo complesso; in quest’ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti al Comitato Nazionale;
• di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di socio ai sensi del precedente articolo 4.
c) Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo.
d) Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza.
e) L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l’Associazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
f) L’incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.
Articolo 19 – Le Commissioni
Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente in carica, può istituire Commissioni per lo studio e lo sviluppo di particolari problematiche di interesse, nominando altresì i componenti delle stesse.
Le Commissioni operano di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale al quale devono riferire gli esiti dei loro lavori.
Terminato il compito specifico la Commissione decade
Articolo 20 – Organi di diffusione ufficiali AIAC
a) Gli organi d’informazione dell’Associazione sono:
• Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione (GIAC);
• AIAC News;
• Sito web : www.aiac.it
e sono coordinati e gestiti da un unico Direttore eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo Nazionale tra una rosa di candidati proposta dalla Commissione di cui al successivo comma b). La sua carica è incompatibile con altre contemporanee cariche statutarie nell’Associazione e/o in altre Associazioni, Società o Gruppi di Studio cardiologici Nazionali.
b) All’inizio di ogni nuovo mandato presidenziale il Consiglio Direttivo Nazionale bandirà apposito concorso per la selezione di aspiranti alla carica di Direttore del GIAC e sito Web per il biennio successivo e designerà i membri dell’apposita Commissione per la valutazione dei titoli e del curriculum da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale.
c) Il bando di concorso sarà disciplinato con apposito regolamento applicativo e procedurale da emanare entro 60 giorni dall’approvazione del pesente articolo e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
d) La durata dell’incarico di Direttore è biennale e rinnovabile per il biennio successivo. Il Direttore del GIAC e del sito Web interviene senza voto deliberativo alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Nazionale
Articolo 21 – Patrimonio e bilancio
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
• da beni mobili e immobili;
• dalle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale in base alle necessità economiche;
• da donazioni e sovvenzioni pubbliche o private provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici o privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti a soggetti collegati ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 31 maggio 2004;
• da proventi diversi;
• da quote di iscrizione a manifestazioni culturali, didattiche ecc. organizzate dall’Associazione o commissionate all’Associazione stessa da terzi.
2. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, annualmente, approva le bozze di bilancio preventivo e di rendiconto Economico e Finanziario consuntivo predisposte dal Tesoriere che devono essere sottoposte all’approvazione dell’assemblea Nazionale dei Soci una volta acquisita la relazione del Collegio dei Revisori sul rendiconto.
4. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
Articolo 22 – Remunerazione delle cariche sociali
Le cariche sociali non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo quanto previsto dall’art. 17. Sono previsti rimborsi per spese sostenute per attività svolte su mandato del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale
Articolo 23 – Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 24 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dal Codice Civile, nonché le disposizioni relative agli enti non commerciali contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e le altre leggi vigenti in materia con particolare riguardo a quanto espressamente previsto dal Decreto del Ministro della Salute 31 maggio 2004 disciplinante le società scientifiche e sue successive modificazioni.
Articolo 25 – Validità
Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed è valido con effetto immediato dalla data di approvazione secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 dello statuto AIAC.

