Novità sui crediti ECM 2020-2022: riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale e obblighi di formazione in tema di radioprotezione

Riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale
La Commissione Nazionale Formazione Continua, nella riunione dell’8 giugno 2022, ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all’art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Co.Ge.A.P.S ha pertanto proceduto ad applicare automaticamente la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 a favore di tutti i professionisti sanitari sottoposti all’attività di formazione continua in medicina.
La FNOMCEO, con comunicazione del 29 luglio 2022, evidenzia come siano stati così riconosciuti l’attività e l’impegno che i professionisti hanno assicurato durante tutto il periodo dell’emergenza da COVID-19.
Il professionista sanitario, entrando nella propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login, può prendere visione del bonus crediti riconosciuti.
(riferimento Delibera CNFC 08.06.2022)
Obblighi di formazione in tema di radioprotezione
Si ricorda che dall’1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 sarà disponibile on line la FAD asincrona “Radioprotezione e radiation awareness in aritmologia interventistica” a cura dell’Area Radiation Awareness.
La partecipazione alla FAD è gratuita e dà diritto a 10 crediti formativi ECM per i partecipanti che avranno preso parte almeno al 90% dell’evento e avranno compilato i questionari di apprendimento e di qualità percepita, al termine dell’evento stesso.
Per programma e modalità di iscrizione, clicca qui.
Il medico cardiologo rientra tra i medici specialisti che svolgono attività complementare e che pertanto hanno l’obbligo di conseguire almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio, mediante partecipazione a corsi in tema di radioprotezione del paziente. L’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente” è ricompreso nel n. 27: “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”, previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.
Per favorire la corretta individuazione dei corsi accreditati in materia di radioprotezione del paziente ai sensi del d.lgs 101 del 2020, i provider dovranno selezionare la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs 101 del 2020” nell’ambito dell’obiettivo n. 27.
Con riferimento ai crediti formativi di cui all’art. 162 del d.lgs l 01 del 2020, riferiti al triennio 2020/2022, i professionisti sanitari dovranno indicare all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.
Le percentuali indicate dal comma 4 dell’art. 162 del d.lgs 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale.
I crediti formativi utili al soddisfacimento dell’obbligo in materia di radioprotezione del paziente, nel quantum previsto dal comma 4 dell’art. 162 del d.lgs 101 del 2020, possono essere conseguiti anche mediante autoformazione, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all’interno dell’Allegato VIII se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020 -2022, alla “radioprotezione del paziente” ex art 162 d.lgs 101 del 2020.
(riferimento Delibera CNFC 12.11.2021)
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