Consenso informato, necessario se il paziente conosce i rischi?

Se un paziente conosce i rischi associati alla procedura medica a cui si sottopone, non può fare richiesta di risarcimento in caso di omissione del consenso informato. Questo è quanto ha stabilito una sentenza della Cassazione relativa al caso di una donna che si era sottoposta a un intervento chirurgico di sterilizzazione mediante chiusura delle tube, la quale era però rimasta comunque incinta e aveva dato alla luce un figlio.
La donna, la cui salute (insieme a quella del nascituro), era stata messa a serio rischio dalla gravidanza e dal parto, aveva esposto denuncia sostenendo di non aver ricevuto una completa e adeguata informazione sulle possibilità di insuccesso dell’intervento di sterilizzazione, richiedendo un risarcimento. Tuttavia secondo i giudici, essendo la donna un’infermiera ostetrica (per di più dipendente presso il reparto dove è stata operata), questa sarebbe dovuta essere a conoscenza dei rischi associati alla procedura. Di conseguenza, il suo ricorso in Cassazione è stato respinto.
Secondo la ricorrente, con questa decisione la Corte d’Appello avrebbe violato le varie norme deontologiche nazionali e sovranazionali vigenti in materia. Teoricamente, infatti, l’obbligo del medico a informare il paziente non può venir meno in ragione delle presunte conoscenze di quest’ultimo.