Esonero cinture di sicurezza per portatori di pacemaker o ICD
L’articolo 172 del codice della strada prevede la possibilità dell’esonero dall’obbligo di uso della cintura di sicurezza, per ragioni mediche, in due ipotesi.
- Per le persone che risultino affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza.
- L’esenzione deve risultare da una certificazione medica che attesti l’esistenza delle controindicazioni o dei rischi.
Competente al suo rilascio, nella prima ipotesi, è l’unità sanitaria locale – ASL, attraverso strutture ospedaliere o medico-legali; nella seconda ipotesi, il cardiologo curante (ma non dovrebbe escludersi che anche l’ASL possa emettere tale certificazione).
Normalmente la certificazione è preceduta da una “richiesta” da parte della persona interessata, ma nulla esclude che possa derivare dall’iniziativa autonoma del cardiologo o della struttura ospedaliera in cui la patologia è stata trattata, quale ulteriore espressione della “tutela della salute” che ad essi spetta. L’esonero può riguardare anche chi normalmente viaggia come passeggero.
La procedura di esonero stabilita dall’art. 172 è distinta ed indipendente da quella svolta dalle Commissioni mediche e relativa al regime delle “patenti speciali per invalidi”, ma nell’ambito di quest’ultima è possibile che sia la Commissione medica a stabilire in rare ipotesi l’esonero per l’invalido o, più spesso, la prescrizione di cinture speciali ed adattate al suo caso specifico.
La valutazione dell’esistenza di effettive e valide condizioni per l’esonero appartiene esclusivamente alla responsabilità del cardiologo ed al suo insindacabile giudizio professionale, al quale la legge si affida evitando di stabilire “criteri legali”.
D’altra parte, i benefici della cintura sono ben noti (ne risulta un dimezzamento delle più gravi lesioni); pertanto, l’esonero si configura come un fatto eccezionale, frutto di una valutazione ben ponderata tra quei benefici ed il danno che invece l’uso della cintura comporterebbe nella situazione specifica presentata dalla persona alla quale esso viene concesso.
Nel processo di valutazione il cardiologo dovrà quindi essere a conoscenza e tener conto di come si comportano le cintura di sicurezza in caso di incidente (aree di contatto corpo-cintura, entità e distribuzione della pressione esercitata al momento dell’impatto, effetti sulle strutture anatomiche sottostanti,tasca di alloggiamento chirurgica del dispositivo, ecc.), in rapporto a quelle che possono essere le conseguenze per il loro mancato uso (proiezione contro il volante o l’airbag in fase esplosiva, il cruscotto o la parte superiore del parabrezza, proiezione in avanti del bacino e degli arti inferiori, eiezione dall’abitacolo ecc.).
La normativa