Notizie e commenti

Responsabilità Professionale

Responsabilità medica e assicurativa: che cosa è

Come i colleghi sanno il contenzioso medico legale è in progressivo crescere nel nostro Paese per motivi ai più noti (facilità di ottenere un risarcimento in Civile e atteggiamento della Magistratura).La responsabilità professionale ha una duplice accezione: una positiva connessa alla conoscenza degli obblighi che derivano dalla professione medica (a essere responsabili del paziente e del suo percorso di cura) e una negativa legata a rispondere del proprio operato di fronte ad un organo giudicante (civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare e deontologico).

In ambito penale, la responsabilità è personale. Vale a dire che nell’ambito di un contenzioso in sede penale il professionista è chiamato a rispondere “personalmente” del fatto-reato che gli viene attribuito. L’illecito penale e l’illecito civile appartengono entrambi ai fatti giuridici causati da un’azione od omissione (condotta) contraria a una norma di diritto. La differenza sostanziale è che la responsabilità penale è individuale, mentre la responsabilità civile si estende allo Stato e all’ente pubblico (risarcimento del danno) fatto salvo il diritto di rivalsa sul dipendente nei casi di dolo e di colpa grave.

In tempi recenti, la natura giuridica della responsabilità professionale ha assunto i caratteri del contatto sociale rendendo il rapporto tra medico e paziente regolato da un rapporto contrattuale in cui non è il paziente a dovere dimostrare che il medico ha sbagliato ma è il medico a dimostrare che ha operato in scienza e coscienza con prudenza e perizia adeguata. Il debitore/contraente inadempiente dovrà dimostrare, per andare esente da responsabilità, che l’inadempimento è dovuto ad una causa a lui non imputabile.

Cosa è cambiato dopo la promulgazione della Legge Balduzzi?

Dopo la promulgazione della Legge Balduzzi la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ribadito che la responsabilità del medico (oltre che della struttura sanitaria) resta di tipo contrattuale , e ciò significa che c’è l’esimente della punibilità in ambito penale ma resta l’illecito civile anche in caso di colpa lieve . La legge non fornisce criteri per la determinazione delle linee guida.

Non si mettono in discussione i tradizionali criteri di accertamento della responsabilità civile del medico dipendente, finora consolidati sullo schema contrattuale, o meglio, da contatto sociale (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). La norma dell’art. 3, comma 1, del Dl n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 189 del 2012, quando dispone nel primo inciso che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” e che “in tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile”, dev’essere interpretata nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica. Si esclude invece che il legislatore abbia inteso esprimere una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale.

La legge non fornisce criteri per la determinazione delle linee guida

In particolare non vengono definite: quali siano le autorità titolate a produrle, quali siano le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici, quale sia il metodo di diffusione per portarle a conoscenza dei medici.

In sintesi: la distinzione tra colpa (penale) “lieve” e “grave” definita dalla Legge «Balduzzi» si presta a molteplici interpretazioni ed è già stata contestata dagli stessi giudici. Il riferirsi a linee guida senza definirle nel merito è atto astratto ed anche rischioso per l’operatore.
Infine, c’è il problema della assicurazione per cui il professionista è tenuto ad avere una copertura per colpa grave più obbligo di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. 148/2011 (…. è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. ).

Giacciono in Parlamento almeno 7 Disegni di Legge per risolvere il problema

Il testo presentato al Senato da Amedeo Bianco Presidente della FNOMCEO e assegnato alle commissioni Giustizia e Sanità, prevede l’istituzione di unità di prevenzione e gestione del rischio clinico, la responsabilità civile del medico solo per i casi di dolo e colpa grave (escludendo quindi la colpa lieve), e riduce da 10 a 2 anni il termine per esercitare l’azione di risarcimento. La responsabilità penale c’è solo in caso di dolo o colpa (quando cioè l’operatore, inosservante delle buone pratiche, con la sua condotta ha creato un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute del paziente, causandone la morte o una lesione). Il cittadino può fare causa solo alla struttura sanitaria e non al medico, che però ha il diritto di poter intervenire in ogni momento del processo. La decisione del giudizio non fa stato nel procedimento disciplinare, mentre la struttura sanitaria può rivalersi sul medico al massimo per tre annualità della retribuzione, e ha l’obbligo o di assicurarsi contro la responsabilità civile o di costituire un fondo di garanzia su base regionale.

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